Superbonus: indicazioni e consigli per ripartire al 110% con Blumatica!

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Ecobonus 110%: requisiti, cessione del credito, chiarimenti e consigli pratici per poter usufruire del Superbonus introdotto dal Decreto Rilancio.

Il Decreto Rilancio ha già iniziato a mostrare i suoi “effetti”: aziende, imprese, tecnici, amministrazioni di condominio ormai sono sommersi da tantissime richieste di committenti che non vogliono perdere questa grandissima opportunità!

Nel mentre che il decreto venga convertito in legge e siano emanate le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e le nuove FAQ Enea, conviene prepararsi al meglio in modo da farsi trovare già pronti per il 1° luglio.

In questo articolo cerchiamo di analizzare meglio le caratteristiche del decreto e gli strumenti che ti consentiranno di ripartire al 110%!

Dove trovo il provvedimento?

È contenuto nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio, negli articoli:

  • Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
  • Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

Da quando è in vigore?

Essendo un decreto legge, il provvedimento è entrato immediatamente in vigore (19 maggio) e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (18 luglio).

Per la piena operatività si dovranno attendere:

  1. Le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate che saranno pubblicate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (18 giugno)
  2. Un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 agosto) che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione tecnica ad ENEA (da inviare entro 90 giorni dalla data di fine lavori).

Va tuttavia sottolineato che nel comma 1 del decreto si parla esplicitamente di una detrazione al 110% per le “spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”.

Ciò significa che, per la fruizione delle detrazioni fiscali al 110%, fa fede la data di effettivo pagamento e non la data di inizio lavori pertanto, nell’attesa dell’emanazione dei due provvedimenti su citati, si può già partire con i lavori o quanto meno con tutta le attività accessorie (sopralluogo, calcolo energetico per capire quali sono gli interventi più convenienti da intraprendere, computo metrico, ecc.). 

Quali sono gli interventi agevolabili?

Per usufruire della detrazione al 110% è necessario eseguire almeno uno degli interventi riportati al comma 1 dell’art. 119:

  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi appena elencati, è possibile usufruire dell’aliquota del 110% anche per i seguenti interventi:

  • interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 (come ad esempio infissi, schermature, ecc.), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente [cm. 2 art. 119]
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica: fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico [cm. 5 art. 119]
  • Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici: alle stesse condizioni e limiti di importo dell’impianto fotovoltaico e comunque nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo [cm. 6 art. 119].
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici [cm. 9 art. 119].

Pertanto, se ad esempio l’installazione di nuovi infissi venisse effettuato congiuntamente con il cappotto termico dell’edificio, potrebbe usufruire della detrazione 110% altrimenti, se eseguito come singolo intervento, usufruirebbe della detrazione prevista dalla legislazione vigente (50%).

Chi ha diritto all’agevolazione 110%?

I beneficiari della detrazione al 110% sono definiti dal comma 9 dell’articolo 119:

  1. Condomini
  2. Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti ad abitazione principale. Per quanto riguarda le seconde case, i lavori possono usufruire della detrazione al 110% solo se fanno parte di un condominio.

Su questo ultimo punto occorre fare una doverosa precisazione sul concetto di abitazione principale e condominio.

Spesso si fa confusione tra l’abitazione principale e quella che viene definita comunemente “prima casa”.

Il concetto di prima casa viene utilizzato generalmente nel momento in cui una persona fisica viene in possesso mediante compravendita, donazione, ecc., del suo primo immobile destinato ad abitazione usufruendo di agevolazioni fiscali. I requisiti affinché un immobile sia considerato prima casa sono:

  • L’acquirente deve essere persona fisica e non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto abitazione o nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Inoltre l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione,su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto.
    Risulta chiaro, quindi, che è possibile usufruire del beneficio prima casa su un immobile, anche se si possiede già un altro immobile ubicato in un Comune differente, a patto che su tale immobile non si sia già usufruito del beneficio.
  • L’immobile deve essere residenziale, non deve essere di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in ville), A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza (da almeno 18 mesi dall’acquisto).

Il concetto di abitazione principale, invece, è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio, secondo quanto specificato dal D.L. 101/2011 si definisce abitazione principale “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Quindi si evince che qualora vi siano più immobili accatastati o accatastabili separatamente solo uno potrà essere considerato abitazione principale ed inoltre è necessario che il possessore abbia preso la residenza anagrafica nella casa e vi abiti effettivamente.

Inoltre, è necessario fare un’ulteriore precisazione anche sul concetto di “condominio”: come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate rientrano in tale definizione gli edifici che presentano parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate. La locuzione “parti comuni, quindi, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede comunque la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.

Quali sono le condizioni per accesso all’ecobonus?

Per usufruire dell’aliquota del 110% occorre rispettare i requisiti previsti dall’articolo 119:

  • I materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 [rif. cm. 1, lettera a]
  • Rispetto del decreto requisiti minimi (D.M. 26 giugno 2015) [rif. cm. 2]
  • Gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche (o la più alta possibile), dimostrato con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post operam [rif. cm. 2]
  • Redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati [rif. cm. 13, lettera a)]. 

Va precisato che le prestazioni professionali, comprese quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, asseverazioni e del visto di conformità (chiarito nel paragrafo successivo) rientrano tra le spese detraibili.

Cessione del credito e sconto in fattura.

Le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico possono essere recuperate in fase di dichiarazione dei redditi come detrazione IRPEF, dividendo la detrazione maturata in 5 quote annuali di pari importo.

Tuttavia tra le novità più importati del decreto c’è la possibilità di usufruire della Cessione del Credito o Sconto in fattura (art. 121). Ciò consente di usufruire del bonus anche ai cosiddetti soggetti incapienti* o chi non può usufruire della detrazione fiscale.

*Nota: Si considerano “incapienti” i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti. In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

  • nell’articolo 11, comma 2, del Tuir, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • nell’articolo 13, comma 1, lett. a), del Tuir, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
  • nell’articolo 13, comma 5, lett. a), del Tuir, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i, del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro. 

Seppur entrambi i meccanismi consentano di arginare il problema dell’attesa per il recupero economico delle spese sostenute per effettuare tali interventi, funzionano in maniera molto diversa. Pertanto, vale la pena approfondire meglio questo aspetto in modo da capire quale meccanismo risulta più congeniale per i diversi progetti che ci troveremo ad affrontare:

  • La cessione del credito consiste nella possibilità, per il cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente (a marzo dell’anno successivo della fine lavori) la detrazione a cui avrebbe diritto cedendola ad altro soggetto (definito cessionario) ad es. fornitori, impresa che ha eseguito i lavori oppure, grazie al Decreto Rilancio, anche agli istituti di credito e intermediari finanziari.
  • Lo sconto in fattura è invece una cessione del credito immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso della fornitura: ovvero il committente, invece di pagare l’itero importo dei lavori (per poi recuperarlo in 5 anni o l’anno successivo con la cessione del credito), cede immediatamente la detrazione fiscale al fornitore che effettuerà gli interventi, il quale in cambio decurta la sua fattura applicando uno sconto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (ovvero il 100% della spesa).

Grazie al Decreto Rilancio, entrambi i meccanismi si applicano non solo per gli interventi previsti dall’articolo 119, ma bensì a tutti i seguenti interventi:

  1. Recupero del patrimonio edilizio;
  2. Efficienza energetica, sia per gli interventi previsti dall’art. 119 (Superbonus 110%) che per tutte le altre tipologie di detrazioni esistenti (es. Infissi 50%, caldaie 50-60%, ecc.);
  3. Adozione di misure antisismiche;
  4. Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  5. Installazione di impianti fotovoltaici;
  6. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Va precisato che, per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, oltre alla relativa modulistica prevista dall’Agenzia delle Entrate in cui occorre indicare i dati del richiedente (committente), del cessionario (colui a cui si cede il credito) e dell’intervento, il contribuente dovrà richiedere al proprio commercialista o CAF il visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione [rif. art. 119 comma 11]

Inoltre, va precisato che, anche in caso di cessione o sconto in fattura, è necessario sempre effettuare la trasmissione dei dati sul portale ENEA (www.ecobonus2020.enea.it).

Il ruolo del tecnico e il supporto Blumatica

La misura prevista dal “Decreto Rilancio” rappresenta sicuramente un’importante opportunità per tutti gli attori coinvolti nella filiera edilizia: committenti, imprese, fornitori e soprattutto i tecnici che, in virtù dei requisiti previsti per accedere al Superbonus, rivestiranno un ruolo chiave.
Infatti il tecnico avrà un ruolo fondamentale in quanto dovrà:

  • valutare la situazione attuale dell’edificio in modo da suggerire gli interventi più opportuni;
  • valutare il rispetto di tutti i requisiti tecnico normativi del progetto al fine di usufruire delle detrazioni;
  • contabilizzare e verificare la corretta esecuzione dei lavori;
  • valutare la situazione post intervento e redigere un’asseverazione tecnica che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Risulta fondamentale, pertanto, formarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti di lavoro in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili a produrre una documentazione professionale e completa.

In tal senso Blumatica mette a disposizione il software “Blumatica Detrazioni Fiscali (Ecobonus)“ che, in un’unica soluzione, consente il calcolare e la gestione delle pratiche di detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico degli edifici.

Il software gestisci qualsiasi tipologia di intervento (involucro e impianto), sia su singole unità immobiliari che su condomini (con e senza la riduzione della classe di rischio sismico):

  • Ecobonus 110%
  • Riqualificazione energetica globale (comma 344);
  • Interventi sull’involucro (comma 345): superfici opache, infissi e serramenti;
  • Schermature solari (comma 345);
  • Solare termico (comma 346);
  • Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria (comma 347): caldaia a condensazione ad acqua, generatore di aria calda a condensazione, pompa di calore anche con sonde geotermiche, sistemi ibridi, microcogeneratori, scaldacqua a pompa di calore
  • Installazioni di impianti a biomassa (comma 347);
  • Installazione di sistemi di building automation;
  • Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
  • Bonus Facciate.

Anche combinando tra di loro gli interventi (es. coibentazione involucro, installazione nuovo generatore, installazione schermature, installazione schermature, ecc.), il software in automatico elaborerà le pratiche secondo le modalità previste per la corretta trasmissione sul portale ENEA.
Per ciascuna pratica, il software elabora:

  • Verifica dei requisiti tecnici sia per l’accesso alle detrazioni che per il rispetto del D.M. 26/06/2015 (“Requisiti Minimi”) per la redazione delle ex. Legge 10. Nel caso qualche verifica risulti essere non soddisfatta puoi ottimizzare rapidamente il progetto attraverso il Wizard di Blumatica APE e L10 fast (EGE);
  • Calcolo automatico del risparmio di energia primaria non rinnovabile, richiesto sul portale ENEA;
  • Calcolo della detrazione massima fruibile con l’intervento;
  • Stampa di tutta la documentazione tecnica necessaria:
      • Istruzioni pratiche necessarie per compilare correttamente il portale ENEA, comprensiva dei dati dell’APE (pre e post intervento) e del risparmio di energia primaria;
      • Asseverazione del tecnico competente, con le schede di calcolo e i dettagli prima e dopo l’intervento;
      • Schede di dettaglio dei componenti utilizzati;
      • APE e Relazione tecnica (ex. Legge 10).

Grazie alla perfetta integrazione con Blumatica Energy e Blumatica BIM Energy, da un qualsiasi progetto energetico (APE, ex. Legge 10, diagnosi energetica, ecc.), semplicemente indicando quali sono le strutture e/o impianti interessati dall’intervento, il software elabora in automatico le pratiche di detrazione fiscale da trasmettere all’ENEA. Puoi operare sia su progetti realizzati mediante l’input tabellare che attraverso l’input grafico (2D e 3D).

Ecco tutte le soluzioni Blumatica per ripartire con il Superbonus 110%:


Blumatica Pitagora

Computi Metrici e Contabilità dei lavori
Gratis per te!


Blumatica SismicAPP

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costruzioni e stampa della documentazione.
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Blumatica
Energy Web

Per la registrazione facile e veloce dei
dati durante la fase di sopralluogo.
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Blumatica Energy

APE, AQE, ex. Legge 10, relazione di
calcolo, annunci commerciali, interventi
migliorativi, esportazioni XML regionali
e tanto altro ancora!


Blumatica Detrazioni
Fiscali (Ecobonus)

Calcolo e gestione delle pratiche di
detrazione fiscale per gli interventi di
risparmio energetico degli edifici


Blumatica APE e
L10 Fast (EGE)

Calcolo automatico degli interventi
migliorativi ed ex. Legge 10, con
relativo computo metrico estimativo.
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Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


  • Marco Petrini

    7 Agosto 2020 at 07:19

    salve, una domanda: il tecnico abilitato può redigere da solo tutta la pratica per l’ottenimento dell’ecobonus (APE ante e post opera, ex legge 10, pratiche edilizie e asseverazione)? oppure soprattutto per la redazione dell’APE post opera deve essere un altro tecnico?

    Commenta

    • SIMONE

      29 Gennaio 2022 at 20:42

      SALVE
      SE I CORRISPETTIVI ECCEDONO PER ESEMPIO NEI TRAINANTI COMUNI, ONDE EVITARE ACCOLLO AGLI INQUILINI, POSSO DISTRIBUIRE TALE ECCESSO NEI TRAINATI PRIVATI?

      Commenta

      • Ufficio Blumatica

        3 Febbraio 2022 at 09:10

        Salve,

        si ritiene che non sia corretto ripartire sulle parti private i costi relativi agli interventi su parti comuni.

        In tale ipotesi l’unico espediente che potrà adottare è ottenere un miglior prezzo delle lavorazioni da parte dell’impresa affidataria.

        Cordialmente

        Commenta

  • Ufficio Stampa Blumatica

    7 Agosto 2020 at 15:06

    Salve,
    In base a nuovi decreti attuativi del Mise l’Ape pre e post intervento può essere redatto anche dal progetto e dal direttore dei lavori.
    Quindi non valgono i requisiti di indipendenza classici dell’APE (redatto ad es. Per una compravendita)

    Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

    Cordiali saluti

    Commenta

    • Alessandro Ferrari

      7 Gennaio 2021 at 06:41

      Salve, in realtà (piccola precisazione, correggetemi se sbaglio) gli APE convenzionali pre e post operam possono essere redatti dallo stesso progettista, mentre se l’intervento (ai sensi di quanto previsto dal decreto Requisiti minimi) prevede la redazione di APE “tradizionale” quest’ultimo deve essere redatto da un professionista abilitato terzo.

      Commenta

      • Ufficio Stampa Blumatica

        7 Gennaio 2021 at 10:40

        Salve,
        confermiamo che la sua interpretazione è corretta: mentre gli APE convenzionali possono essere redatti dallo stesso progettista, l’APE tradizionale da trasmettere in regione deve essere redatto da un tecnico terzo al fine di rispettare i requisiti di indipendenza previsti dal DPR 75/2013
        Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
        Cordiali saluti.

        Commenta

  • domenico acconcia

    25 Agosto 2020 at 16:15

    Salve, i limiti di costo di cui al decreto del MISE del 6/8/2020 sono tutti riferiti al metro quadro. Quali sono i metri quadri a cui fare riferimento per calcolare il valore ottenuto? Ad esempio:
    costo isolamento pareti = valore computo / superficie delle pareti?
    Grazie

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      26 Agosto 2020 at 09:12

      Salve,
      sì, le confermiamo che i valori da considerare sono i metri quadri delle superfici dei componenti oggetti di intervento (es. parete, copertura, solaio, ecc).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Carmine

    6 Ottobre 2020 at 20:02

    Salve, volevo sapere se nel computo metrico estimativo prevedo una determinata voce ricavata dal Tariffario Regionale, ad esempio un infisso o un pannello fotovoltaico, e poi in fase di esecuzione lavori, a parità di prezzo inserito nel computo, mi viene istallato un componente prestazionalmente migliore, se tale procedura è valida ai fini della detrazione o potrà portare a delle problematiche, grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      21 Ottobre 2020 at 16:44

      Salve,

      per l’accesso al Superbonus è necessario asseverare esclusivamente la congruità delle spese. Pertanto, se la modifica di un componente non inficia sui massimali di spesa e sui requisiti prestazionali (avendo prestazioni migliori), non dovrebbero esserci particolari problematiche.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

      Cordiali saluti.

      Commenta

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