L’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla verifica della congruità delle spese ammesse dal Superbonus. Il tecnico incaricato dell’attestazione della congruità delle spese relative agli interventi soggetti a bonus fiscali deve far riferimento ai prezzari vigenti al momento del sostenimento della spesa.
Congruità spese: il quesito sui prezzari da adottare
Il primo intervento del 2024 dell’Agenzia delle Entrate arriva in riferimento ad un interpello presentato unitamente da proprietari e comodatari di un condomino di un condominio composto da 5 unità immobiliari che hanno deliberato ed avviato interventi di efficientamento energetico, di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), con conseguente presentazione della CILAS in data 15 aprile 2022.
Con la stipula del contratto di appalto alla ditta edile, l’istante intende effettuare, quindi, interventi trainati di sostituzione degli infissi dell’intero edificio. In particolare, al momento della firma (aprile 2022), il prezzario della Regione X – di locazione dell’edificio – non contemplava tale tipologia di infisso. Pertanto, si decise di utilizzare il prezzario, edizione 2021, della vicina Regione Y, che, invece, la prevedeva.
Al momento attuale, la sostituzione delle finestre è in corso. Inoltre, la Regione X ha aggiornato il prezzario, includendo anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre ”ad arco”, ovvero quelle oggetto degli interventi sopradescritti.
L’istante ha ulteriormente specificato che:
- è stato completato il primo SAL, in data 2 maggio 2023;
- il secondo e ultimo SAL, nel quale confluirà anche l’intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso;
- i condomini hanno optato per l’applicazione dello sconto in fattura.
E, quindi, richiede chiarificazioni sul prezzario da utilizzare per la verifica della congruità dei prezzi (articolo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020).
Prezzari da adottare
In merito al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 1 del 5 gennaio 2024, ricorda che:
“con riferimento alla detrazione (cd. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (di seguito decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il comma 13 prevede che, ai fini della fruizione diretta dell’agevolazione o dell’opzione di cui all’articolo 121 del medesimo decreto, per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, «i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».
Il successivo comma 13-bis stabilisce che «L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022».
Tra l’altro, la circolare n. 23/E del 2022 precisa che «Come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il quale è stato adottato il Regolamento recante: ”Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”), lo ”Stato Avanzamento Lavori” ”riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”».”
Afferma, quindi, che la verifica della congruità della spesa per l’intervento di sostituzione delle persiane e degli infissi deve “essere effettuata al momento del sostenimento delle spese, utilizzando il prezzario vigente a tale data”. E anche, eventualmente, utilizzando prezzari alternativi in mancanza di quelli specifici.
Per quanto riguarda l’attestazione di congruità si fa riferimento a questa specifica, anche qualora la Regione dovesse aggiornare i prezzari includendo le voci mancanti al momento dei lavori. Inoltre, è chiarito con le circolari 24/2020 e 30/2020 che:
- per le persone fisiche e gli enti non commerciali, le spese si considerano sostenute alla data effettiva del pagamento o, in caso di sconto totale in fattura senza pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore;
- in caso di sconto in fattura (ipotesi peraltro non più prevista per i nuovi lavori), occorre invece fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitori.