
Il Decreto Legge 19/2024, che ha sancito la nascita della Transizione 5.0, si focalizza sul ruolo dei soggetti incaricati per la verifica dei requisiti di edifici e impianti per la certificazione energetica.
Nel testo, infatti, al comma 11 dell’art. 38 si specifica:
“il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy”.
Viene, così, stabilito che tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
In cosa consiste la verifica dei requisiti di edifici e impianti per la certificazione energetica
I soggetti deputati alla certificazione devono effettuare verifiche della riduzione dei consumi energetici in base all’investimento pianificato (ex ante) e che l’effettiva realizzazione dell’investimento abbia avuto come risultato l’efficientamento energetico previsto (ex post).
Quindi, sostanzialmente, si tratta di effettuare, con l’attività di certificazione, una diagnosi energetica.
Per questo tra i soggetti abilitati a tale attività di certificazione, oltre ad EGE ed Esco indicate nel decreto, “non possono essere esclusi ingegneri ed i periti industriali, che la legislazione vigente, in materia di rendimento energetico, designa quali tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, iscritti nei rispettivi albi professionali“.
La diagnosi energetica, fondamentale per ottenere le certificazioni previste dal decreto legge in questione, non può essere quindi demandata esclusivamente ai soggetti abilitati indicati al comma 11. È, infatti, indispensabile coinvolgere anche professionisti specializzati nella realizzazione della diagnosi energetica, dotati di competenze specifiche nei settori dei consumi energetici e della valutazione degli impianti (come previsto dal D.Lgs. 102/2014, Legge 10/1991 e D.Lgs. 192/2005).
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Redattrice