Agevolazione: trasferimento di azienda a imprenditore designato (Art. 3, c. 4-ter T.U.S.)
INDICE
Entità del beneficioContesto giuridico di riferimentoCos’è il divieto dei patti successori?Il trasferimento mortis causaIn cosa consiste il beneficio?Ci sono dei requisiti specifici da rispettare?Obbligo di prosecuzioneRequisiti oggettiviVincoli temporaliAgevolazione e Dichiarazione di Successione TelematicaConclusioni
Ormai da qualche anno, in occasione di presentazione della dichiarazione di successione, è possibile richiedere l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 78, lett. a), della legge finanziaria per il 2007 che ha inserito nell’articolo 3 del TUS il comma 4-ter, ampliando il novero dei trasferimenti completamente esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.
Entità del beneficio
La portata di questo beneficio è davvero notevole considerato l’enorme sgravio fiscale a cui il contribuente può accedere. Infatti, grazie a questa importante agevolazione, è letteralmente possibile assistere a dei trasferimenti “milionari” per cui si è tenuti a pagare solo poche decine di euro di tasse!
Contesto giuridico di riferimento
Per introdurre agevolmente questo importante beneficio, è utile spiegare bene qualche passaggio legislativo precedente che ha creato le condizioni giuridiche adatte per la sua applicazione. Nel nostro contesto giuridico, appunto, fino alla modifica dell’art. 458 del c.c., attuato dalla Legge n. 55 del 14 febbraio 2006, erano vietati i patti successori.
Cos’è il divieto dei patti successori?
Sostanzialmente la legge non ammette la stipula di una convenzione con cui un soggetto in vita, disciplini la propria successione con il consenso dei potenziali eredi. In particolare sono considerati nulli i tre tipi di accordo seguenti:
- patto successorio istitutivo: quello con il quale Tizio si mette d’accordo con Caio per lasciargli la sua eredità
- patto successorio dispositivo: quello con il quale Tizio vende a terzi i beni che gli dovrebbero pervenire dall’eredità del padre non ancora morto
- patto successorio rinunziativo: quello con il quale Caio rinuncia all’eredità della moglie non ancora morta
L’unica deroga a questo divieto è stata attuata con la summenzionata Legge 55/2006 che ha introdotto nel nostro Codice civile i c.d. “Patti di Famiglia”. In sostanza, la norma consente all’imprenditore di pianificare il passaggio generazionale dell’azienda ai propri discendenti o al coniuge. Questa anticipazione degli effetti successori deve avvenire con modi e forma ben definiti, ma questo esula dalla presente trattazione maggiormente orientata a fornire indicazioni di ordine pratico al tecnico impegnato nella redazione della dichiarazione fiscale collegata.
Il trasferimento mortis causa
Passiamo piuttosto a vedere come è possibile sfruttare il beneficio quando il trasferimento avviene con disposizioni mortis causa. Infatti, L’articolo 1, comma 78, lett. a, della Legge finanziaria per il 2007, ha inserito nell’articolo 3 del T.U.S., il comma 4-ter, estendendo, così, al mondo delle successioni e donazioni i grandi benefici e sgravi fiscali riservati a questo tipo di trasferimenti.
In cosa consiste il beneficio?
Bè, la portata di questo beneficio è tra le più notevoli:
- esenzione totale dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali
- se nell’azienda o di un ramo di essa sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, le relative formalità di trascrizione e voltura catastale sono completamente esenti dalle imposte ipotecaria e catastale
Come intuito, c’è un risparmio di imposte davvero straordinario!
Ci sono dei requisiti specifici da rispettare?
Ovviamente non tutti, e non in ogni periodo, possono accedere ai benefici agevolativi, ma solo:
- dal 3 ottobre 2006: per i trasferimenti di azienda a favore di discendenti diretti
- dal 1° gennaio 2008: per i trasferimenti di azienda al coniuge superstite
Ad estendere al secondo caso (coniuge) il beneficio ci ha pensato la Legge finanziaria del 2008; precisamente l’articolo 1, comma 31, della Legge n. 244 del 24.12.2007.
Obbligo di prosecuzione
I soggetti ammessi al beneficio, sono tenuti a rendere una dichiarazione scritta da allegare alla denuncia di successione in cui si impegnano a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Requisiti oggettivi
Ci sono delle differenze da valutare, in ragione della forma societaria dell’azienda trasferita, per stabilire se è possibile sfruttare questo beneficio oppure no. Se l’azienda oggetto del trasferimento è una società di capitali come ad esempio:
- società per azioni e in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative e società di mutua assicurazione
l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni:
“…mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile”.
In poche parole chi riceve deve essere in grado di detenere il controllo dell’azienda di capitali per cui richiede l’agevolazione. Per i trasferimenti di aziende o quote di esse, costituite in società di persone, l’agevolazione è concessa per qualsiasi entità abbia la quota in oggetto. Facciamo un esempio:
Tizio possiede una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale di Alfa S.p.A., che intende lasciare per testamento separatamente ed in parti uguali a ciascuno dei suoi tre figli. Al momento della successione di Tizio, i tre figli potranno beneficiare dell’agevolazione in questione?
No! Perché le singole quote ricevute non consentirebbero a nessuno dei tre di esercitare il controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, del Codice civile.
Vediamo un secondo esempio:
Tizio lascia ai tre figli in comproprietà tra loro l’intero pacchetto azionario pari al 60 per cento di Alfa S.p.A. Gli eredi possono accedere al beneficio?
Sì. Questa volta i tre possono accedere ai benefici di legge perché in base all’articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Un terzo esempio per dissipare eventuali dubbi residui:
Caio detiene una partecipazione pari al 10 per cento del capitale sociale di Alfa s.n.c. che lascia, in parti uguali e separate, ai suoi tre figli. Potranno i tre eredi accedere ai benefici di legge?
Sì. Perché trattandosi di una quota di società di persone, non è richiesto il requisito del controllo.
Tuttavia, per apprezzare fino in fondo la potenzialità di questo beneficio, bisogna operare qualche calcolo attraverso un esempio concreto:
Ambrogio, titolare di un pacchetto azionario di controllo di un’azienda del valore di cinque milioni di euro, di cui tre costituiti da immobili, decide di trasferire tutto al figlio. Che imposte si dovranno pagare nei due casi in cui si sceglie o no di sfruttare l’agevolazione?
- Analizziamo il primo caso – senza agevolazione:
Il figlio che riceve beni per un valore di € 5.000.000,00 in cui sono compresi immobili per € 3.000.000,00, quali imposte è tenuto a versare?
I parametri di base per il calcolo sono:
Con questi dati si perviene alla determinazione dell’imponibile per l’imposta di successione:
Abbiamo trovato l’imponibile su cui applicare l’aliquota prevista per il figlio (4%). Passiamo ad applicarla:
Effettuiamo il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale sull’imponibile di € 3.000.000,00:
Infine non resta che sommare tutte le imposte avendo cura di conteggiare anche le tasse accessorie per conoscere il totale dovuto:
- Analizziamo il secondo caso – con agevolazione:
Il figlio che riceve beni per un valore di € 5.000.000,00 in cui sono compresi immobili per € 3.000.000,00, quali imposte è tenuto a versare?
Incredibilmente, per un trasferimento di tale valore, bisogna pagare soltanto le imposte previste per la trascrizione dei beni immobili e i tributi speciali: qualche centinaio di euro! Praticamente nulla! Infatti questa agevolazione interviene, annullandole completamente, sulle imposte:
Ecco, infatti, un estratto della tabella riepilogativa delle agevolazioni contenuta nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione di successione pubblicate dalla stessa Agenzia delle Entrate:
Vincoli temporali
Per il periodo in cui è possibile applicare tale agevolazione, si è al riparo anche dall’INVIM e relativa imposta sostitutiva, già scomparse da tempo. L’agevolazione in trattazione si può applicare alle successioni apertesi:
- dal 3 ottobre 2006, se ad ereditare è un discendente diretto
- dal 1° gennaio 2008, se ad ereditare è il coniuge superstite
Quindi, inevitabilmente, le relative dichiarazioni di successione si possono inviare esclusivamente per via telematica.
Agevolazione e Dichiarazione di Successione Telematica
Per i motivi appena enunciati è chiara la modalità di invio da adottare per le dichiarazioni di successione rientrati nella fattispecie in questione. Nei nuovi modelli, e nei software dedicati a questo tipo di procedure, sono previsti controlli e funzionalità per la facile gestione digitale dell’agevolazione. In figura sotto, infatti, viene riportata una schermata di esempio del software Blumatica SuccessOne durante la scelta dell’agevolazione per un erede diretto che desidera richiederla.
Questa applicazione, oltre che consentire la completa e facile gestione di questo tipo di agevolazione, provvede poi a compilare automaticamente i quadri e i campi del modello di dichiarazione telematico e assiste l’utente anche nell’eventuale fase di produzione di dichiarazioni specifiche da allegare al documento principale.
Ecco come bisogna agire per gestire in maniera corretta e autorevole queste particolari agevolazioni e benefici fiscali che consentono di risparmiare un vero patrimonio.
Conclusioni
La competenza e la conoscenza in questo specifico settore professionale (come del resto in tutte le altre cose) non sono mai troppe, considerata la natura interdisciplinare della pratica successoria. Tuttavia, oggi, è possibile avvalersi di strumenti all’avanguardia e di reale supporto alla professione tecnica moderna, che spazia sempre più in ambiti specialistici in cui è richiesta una sempre maggiore esperienza per offrire servizi e consulenze aggiornate e autorevoli.
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Responsabile Innovazione e Sviluppo
Albertino
31 Gennaio 2023 at 09:33
Grazie per il chiarimento di una materia non semplice da spiegare e soprattutto per gli esempi che si capisce essere fatti da una persona di esperienza. Se non ho capito male, il valore degli immobili di proprietà di una società di cui il defunto deteneva delle quote va quindi considerato due volte : una prima volta nel quadro EO e quello è soggetto all’imposta di successione, una seconda volta nel quadro EC/EB e quello è soggetto ad imposte ipotecarie e catastali. (a meno che non si renda la dichiarazione di cui scrivete nell’articolo) E’ corretto ?
E nel caso in cui il defunto era titolare di una partecipazione in società di capitali pari al 50 percento, gli eredi devono comunque pagare imposta di successione ed ipo catastali in quanto non possono dichiarare di esercitare il controllo ?
Grazie e buona giornata.
Ufficio Blumatica
31 Gennaio 2023 at 11:13
Salve,
e grazie per i commenti positivi.
Nella dichiarazione di successione ci sono dei quadri di riferimento che vanno compilati con riguardo alla tipologia di beni che devono essere trasferiti.
Tutti i beni e diritti in essi inseriti, e tutti i quadri che li contengono, concorrono a formare l’asse ereditario.
I beni immobili, in particolare, vanno inseriti solo nei quadri EB/EC, come anche da Lei stesso ricordato. Anche su questi ultimi, se si manifestano le condizioni, ci potrebbe essere imposta di successione da versare. E solo sui beni inseriti nei due quadri appena menzionati, si è tenuti a pagare anche, nei casi ordinari almeno, le imposte ipotecarie e catastali.
Inoltre, se desidera approfondire meglio questi interessantissimi argomenti, Le segnalo il nostro libro dedicato a tutti gli aspetti della successione e della dichiarazione a essa collegata, che spiega nei minimi dettagli tutto ciò che c’è da sapere al riguardo: https://www.blumatica.it/libro-sulla-dichiarazione-di-successione-da-zero/
Oppure potrebbe consultare la circolare fondamentale dell’Agenzia delle entrate che ha trattato esaustivamente questa questione in particolare: Cirolare n° 3/E del 22 gennaio 2008.
Cordiali saluti.